Sez. L, Sentenza n. 11948 del 22/05/2007 (Rv. 597253 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Diritto alla pensione di anzianità - Presupposti - Trentacinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e di contribuzione derivante dall'accredito di 5460 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per ciascuno dei 35 anni - Assicurato iscritto a diverse gestioni assicurative per i lavoratori autonomi - Pensione liquidata, con il cumulo di tutti i contributi, dalla gestione speciale dei contributi da ultimo accreditati - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il diritto alla pensione di anzianità matura, ex art. 22 della legge n.153 del 1969, modificato dall'art. 17 della legge n.160 del 1975, quando siano trascorsi almeno 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 35 anni di contribuzione, realizzati dall'accredito di 5460 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per ciascuno dei 35 anni). Ove, poi, l'assicurato sia stato iscritto a diverse gestioni assicurative per i lavoratori autonomi, alla stregua dell'art. 21 della legge n.613 del 1966, la pensione viene liquidata con il cumulo di tutti i contributi versati accreditati, ivi compresi quelli dell'a.g.o., in quella tra le gestioni speciali in cui l'interessato ha contribuito da ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1960 num. 153 art. 22, Legge 21/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)