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Sez. L, Sentenza n. 10234 del 04/05/2009 (Rv. 608060 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo dei contributi e computo per quote della pensione ex art. 16 legge n. 233 del 1990 - Applicabilità - Deroga o abrogazione ex art. 71 legge n. 388 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608060-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria - gestioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato - trovano applicazione, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui all'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, non derogate o abrogate dall'art. 71 legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42); la tecnica della totalizzazione dei contributi costituisce infatti un rimedio inappropriato e inammissibile ove in uno stesso sistema pensionistico (quale quello dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps) sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie ciò trovando conferma nella finalità complessiva dell'istituto introdotto dall'art. 71 cit., nel dato letterale della menzione unitaria, nel comma 1, dell' "assicurazione generale obbligatoria", e nel tenore dell'art. 1, comma 4, del regolamento del 7 febbraio 2003, n. 57, secondo cui "restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi", quale disposizione di salvezza conservata anche nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 07/02/2003 num. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)