Sez. 5, Sentenza n. 8214 del 31/03/2008 (Rv. 602522 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Iscrizione a ruolo di imposte sul reddito relative ad una determinata annualità - Impugnazione - Accoglimento - Dichiarazione di nullità dell'istanza di condono ex d.l. n. 660 del 1973 - Riconoscimento del diritto all'esenzione ex art. 8 della legge n. 614 del 1966 - Efficacia di giudicato nel giudizio riguardante l'iscrizione a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile relativa ad altre annualità - Sussistenza - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza, divenuta definitiva, che abbia accolto il ricorso proposto avverso l'iscrizione a ruolo delle imposte sul reddito relative ad una determinata annualità, dichiarando la nullità di un'istanza di condono presentata dal contribuente ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823, e riconoscendo il diritto dello stesso a beneficiare dell'esenzione decennale prevista dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio avente ad oggetto l'imposta di ricchezza mobile relativa ad altre annualità, iscritta a ruolo senza tener conto della medesima agevolazione e dell'istanza di condono, in quanto, pur non riguardando un punto comune alle due controversie, colpisce l'unico fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico tributario dedotto in lite, rappresentato dalla nullità o inefficacia dell'istanza di condono, precludendo il riesame di tale punto della controversia, la quale, nonostante la diversità del "petitum", è caratterizzata da un'identica "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 22/06/1966 num. 614 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)