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Sez. 1, Sentenza n. 7240 del 27/06/1995 (Rv. 493117 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex D.L. n. 660 del 1973 - Effetti - Definitività del rapporto di imposta - Conseguenze - Questioni relative alla debenza dell'imposta o alla sussistenza di cause di esenzione o di agevolazioni - Preclusione.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493117-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il condono tributario di cui al D.L. 5 novembre 1973, n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823, ha carattere di automaticità e globalità e persegue lo scopo di porre termine ad ogni ulteriore contestazione sia sull'"an" che sul "quantum" della pretesa tributaria, di modo che- una volta liquidata (e corrisposta) l'imposta sulla base della domanda di "condono" del contribuente - il rapporto tributario resta definito e non è più possibile esaminare, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 11 del citato decreto legge (errore materiale o violazione delle norme dello stesso decreto), se quell'imposta fosse realmente dovuta o ricorressero o meno cause di esenzione o di agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 22, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)