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Sez. 2 - , Sentenza n. 8796 del 10/04/2018 (Rv. 648013 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Opposizione a sanzione amministrativa - Pregiudiziale amministrativa - Impugnazione atto presupposto davanti al giudice amministrativo - Coincidenza motivo di tale impugnazione con vizio invalidante l'ordinanza ingiunzione - Sospensione del processo civile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648013-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sanzioni conseguenti alla violazione di atti amministrativi, il relativo giudizio di opposizione non deve essere sospeso in conseguenza della pendenza, davanti al giudice amministrativo, dell'impugnazione dell'atto presupposto, ove il vizio asseritamente invalidante l'ordinanza ingiunzione concerna tale atto del suo procedimento formativo, ben potendo il giudice dell'opposizione decidere con efficacia di giudicato anche le questioni di legittimità dell'atto presupposto, ovvero disapplicarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)