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Sez. 2, Sentenza n. 10041 del 27/04/2010 (Rv. 612579 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - VITI E SIEPI VIVE | Fondi delimitati da muro comune - Linea di confine - Individuazione - Conseguenze - Distanza di una siepe dal muro comune - Misurazione - Criteri - Dalla facciata del muro prospiciente alla siepe - Necessità.
Stato
decisa il 2010-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612579-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - VITI E SIEPI VIVE

In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 893

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)