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Sez. 1, Sentenza n. 427 del 12/02/1973 (Rv. 362411 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - TUTELA DEGLI INTERESSI MERAMENTE ECONOMICI DEI MEDICI - SPETTANZA AGLI ORDINI DEI MEDICI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA TARIFFA NAZIONALE APPROVATA CON DPR N 1763 DEL 1965 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DEI MINIMI TARIFFARI - ILLECITO DISCIPLINARE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362411-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - TUTELA DEGLI INTERESSI MERAMENTE ECONOMICI DEI MEDICI - SPETTANZA AGLI ORDINI DEI MEDICI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA TARIFFA NAZIONALE APPROVATA CON DPR N 1763 DEL 1965 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DEI MINIMI TARIFFARI - ILLECITO DISCIPLINARE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Prima dell'entrata in vigore della tariffa nazionale obbligatoria di cui al DPR 28 dicembre 1965 n 1763, emanato in virtu della legge 21 febbraio 1963 n 244, esulava dai compiti degli ordini dei medici quello di tutela degli interessi - meramente economici degli appartenenti alla categoria, sia pure sotto il profilo della salvaguardia del decoro e del prestigio professionale. Pertanto, l'inosservanza, da parte degli iscritti all' ordine dei medici, dei minimi delle tariffe non costituiva, di per se, illecito disciplinare, salvo in particolari circostanze nelle quali, considerate le peculiarita del caso, si potesse ravvisare una lesione della dignita professionale.*

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 3, DPR 28/12/1965 num. 1763, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)