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Sez. 5, Sentenza n. 22546 del 22/05/2026 Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290205-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE | Indicatori di pericolosità sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Commissione non occasionale di fatti criminosi lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica - Commissione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290205-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulta dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di reati che ledono o pongono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica per cui la commissione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non può costituire indice di pericolosità sociale, trattandosi di un reato posto esclusivamente a presidio del regolare funzionamento della pubblica amministrazione.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)