Sez. 1, Sentenza n. 231 del 04/02/1982 Cc. (dep. 09/03/1982) Rv. 152668 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - AVVISO DATO ALLE PARTI DELLA NUOVA UDIENZA - ATTO EQUIPOLLENTE DELLA NOTIFICA - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - AVVISO DATO ALLE PARTI DELLA NUOVA UDIENZA - ATTO EQUIPOLLENTE DELLA NOTIFICA - FATTISPECIE.*
La sospensione ex art. 431 cod. proc. pen., la quale consiste nel differimento a tempo determinato del dibattimento già iniziato, non si sottrae alla norma generale del penultimo comma dell'art. 166 dello stesso codice. Ne deriva che l'annuncio della nuova udienza dato dal Presidente o dal pretore verbalmente alle parti sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è detto che nessuna citazione è dovuta all'imputato contumace che è a tutti gli effetti rappresentato dal difensore, sottolineandosi pure la irrilevanza, sul piano delle conseguenze, del fatto che il periodo di sospensione sia superiore ai dieci giorni). (V. Sez. 4 sent. 6356 del 11 giugno 1975 (udienza 21 febbraio 1975) imp. Baldo; Conf. Sez. 5 sent. 1909 del 12 febbraio 1976 (udienza 26 novembre 1975) imp. Di palma; Conf. Sez. 2 sent. 4228 del 9 maggio 1981 udienza 24 novembre 1980) imp. Pazzaglia).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)