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Sez. 1, Sentenza n. 716 del 15/03/1971 (Rv. 350505 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - INVALIDITA - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE - ILLEGITTIMITA - POTERÈ DOVERE DI PRONUNCIA SULLE SPESE E SUL COMPENSO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350505-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - INVALIDITA - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE - ILLEGITTIMITA - POTERÈ DOVERE DI PRONUNCIA SULLE SPESE E SUL COMPENSO - PERSISTENZA.*

La illegittimita della Costituzione del collegio arbitrale per invalidita della nomina di taluno degli arbitri non esclude il poterè dovere del collegio stesso di pronunziare, con la stessa decisione che accerta detto vizio di Costituzione, sulle spese del giudizio arbitrale e sul compenso dovuto ai componenti del collegio. (V 2244'68, mass n 334499).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)