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Sez. 1, Sentenza n. 2244 del 04/07/1968 (Rv. 334499 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO- PRONUNCIA DI LIQUIDAZIONE - SOSPENSIONE PER PENDENZA GIUDIZIO NULLITA DEL LODO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334499-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO- PRONUNCIA DI LIQUIDAZIONE - SOSPENSIONE PER PENDENZA GIUDIZIO NULLITA DEL LODO - INAMMISSIBILITA.*

La pendenza della impugnazione per nullita della decisione arbitrale ai sensi degli articoli 828 e 829 cod. proc. civ., non costituisce ipotesi di sospensione necessaria della pronuncia di liquidazione del compenso agli arbitri.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)