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Sez. L, Sentenza n. 4957 del 18/05/1998 (Rv. 515544 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza - Requisiti - Continuità dell'esercizio della libera professione - Criteri di accertamento determinati dal comitato dei delegati della cassa - Natura - Presunzioni "iuris et de iure" - Configurabilità - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515544-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

A norma dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980, tra i requisiti per l'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza a favore di avvocati e procuratori è prevista la continuità nell'esercizio della libera professione, e l'art. 2 legge n. 319 del 1975 attribuisce ai delegati della cassa il potere di determinare i criteri di accertamento della suddetta continuità; tali criteri, avendo carattere di meri strumenti di verifica, non si sostituiscono né si sovrappongono al requisito legale per l'iscrizione e non sono pertanto configurabili come presunzioni "iuris et de iure" di continuità nell'esercizio dell'attività libero - professionale, con la conseguenza che, pur in presenza di alcuni "indici rivelatori" corrispondenti ai criteri determinati dalla Cassa per l'accertamento della continuità dell'attività ai sensi dell'art. 2 legge n. 319 citato, non è preclusa all'interessato la possibilità di fornire la prova dell'insussistenza del requisito di legge.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)