diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8947 del 11/05/2004 (Rv. 572793 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza - Requisiti - Criteri di accertamento determinati dal comitato dei delegati della cassa - Natura - Presunzioni "iuris et de iure" - Configurabilità - Obbligo di iscrizione - Decorrenza - Cancellazione - Presupposti.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572793-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, il diritto - dovere di iscrizione alla Cassa forense, con conseguenti obblighi contributivi, discende, alla stregua della legge 22 luglio 1975 n. 319, e della delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale, in attuazione del mandato conferito con l'art. 2 primo comma di detta legge, integrante provvedimento normativo di rango secondario, dal requisito reddituale del raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto, ai fini dell'irpef, non inferiore a tre milioni, ovvero di un volume di affari, ai fini dell'iva, non inferiore a cinque milioni. La delibera del comitato dei garanti non deroga al criterio legale che ha riguardo ad un preciso anno di riferimento, ma lo integra prevedendo un favor per l'iscritto, un requisito reddituale alternativo per la conservazione dell'iscrizione, ferma la facoltà, per il professionista iscritto, di non avvalersi di questo criterio di maggior favore e chiedere la cancellazione dell'iscrizione per sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale, purché la domanda venga inviata alla cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il reddito minimo o il minimo volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)