Sez. 1, Sentenza n. 1805 del 04/03/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213496 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato - Ammissibilità - Esclusione - Richiesta rivolta al giudice "a quo" - Possibilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza di diniego di applicazione di misura alternativa alla detenzione non può richiedersi la sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, in quanto il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, mentre la sospensione può, all'occorrenza, essere richiesta al giudice "a quo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)