diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3992 del 25/06/1980 (Rv. 407897 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - DIFFERENZE - CONFIGURABILITA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407897-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - DIFFERENZE - CONFIGURABILITA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il vizio redibitorio, previsto dall'art 1490 cod civ, e la Mancanza di qualita della cosa venduta, cui si riferisce l'art 1497 cod civ, presuppongono entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano per la diversita della loro natura, perche il vizio riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione e, in genere, ogni altra imperfezione o alterazione della cosa, laddove la Mancanza di qualita e inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra. L'accertamento della sussistenza di vizi redibitori o di Mancanza di qualita costituisce un apprezzamento di merito, insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (V 2921/76, mass n 381685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)