Sez. 5, Sentenza n. 28 del 09/10/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167259 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - GIUDICE DI PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ ANCHE D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - APPLICABILITÀ D'UFFICIO DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - RATIO.*
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - GIUDICE DI PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ ANCHE D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - APPLICABILITÀ D'UFFICIO DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - RATIO.*
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, di cui allo art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, mentre il giudice di primo grado può sostituire la pena detentiva anche d'ufficio, il giudice d'appello, invece, non può applicare sanzioni sostitutive non richieste nei motivi di gravame. Ciò perché l'art. 515 cod. proc. pen. fissa il limite devolutivo della impugnazione "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". (Conf mass n 165617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)