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Sez. 4, Sentenza n. 7307 del 05/12/1983 Ud. (dep. 21/09/1984) Rv. 165617 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - GIUDICE DI PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ ANCHE D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - APPLICABILITÀ D'UFFICIO DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165617-01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - GIUDICE DI PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ ANCHE D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - APPLICABILITÀ D'UFFICIO DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - RATIO.*

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di primo grado può sostituire la pena detentiva anche d'ufficio, senza specifica istanza dell'imputato, ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale. Il giudice d'appello, invece, non può applicare sanzioni sostitutive non richieste nei motivi di gravame poiché, per l'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 515 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado non può prendere in esame una richiesta non formulata espressamente nei motivi di impugnazione né implicitamente compresa in essi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)