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Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 17/10/1964 (Rv. 303922 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - DEL PROCURATORE LEGALE - RILASCIO DI PROCURA A SE STESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303922-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - DEL PROCURATORE LEGALE - RILASCIO DI PROCURA A SE STESSO - ESCLUSIONE.*

Nel nostro ordinamento e ammissibile la rappresentanza volontaria nel processo, anche se scissa dalla rappresentanza nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e tale rappresentanza e cumulabile con quella tecnica del procuratore legale, in quale, pertanto, puo stare in giudizio di persona senza bisogno di rilasciare una procura a se stesso. (V 1666/51; 3002/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)