Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 17/10/1964 (Rv. 303922 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - DEL PROCURATORE LEGALE - RILASCIO DI PROCURA A SE STESSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - DEL PROCURATORE LEGALE - RILASCIO DI PROCURA A SE STESSO - ESCLUSIONE.*
Nel nostro ordinamento e ammissibile la rappresentanza volontaria nel processo, anche se scissa dalla rappresentanza nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e tale rappresentanza e cumulabile con quella tecnica del procuratore legale, in quale, pertanto, puo stare in giudizio di persona senza bisogno di rilasciare una procura a se stesso. (V 1666/51; 3002/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)