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Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019 (Rv. 651986 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - IN GENERE | Procedimento ex art. 336 c.c. - Curatore del minore che sia anche avvocato - Cumulo delle due qualifiche - Ammissibilità - Necessità di formale procura a se stesso - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651986-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - IN GENERE

Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)