Sez. 3, Sentenza n. 288 del 01/02/1974 (Rv. 367932 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
La condanna della parte soccombente alle spese giudiziali e pronunzia conseguenziale ed accessoria rispetto alla decisione di merito, e puo essere emessa dal giudice anche d'ufficio in Mancanza di una espressa istanza della parte vittoriosa. (V 1804'73, mass n 364775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)