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Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 11/05/1981 (Rv. 413661 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ESPLICITA RICHIESTA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIMBORSO IN APPELLO DELLE SPESE NEGATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413661-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ESPLICITA RICHIESTA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIMBORSO IN APPELLO DELLE SPESE NEGATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Poiche il regolamento delle spese processuali e conseguenziale ed accessorio alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art 91 cod proc civ, sicche il giudice deve procedervi anche in Mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo espressa rinuncia di quest'ultima, va considerata sufficiente, affinche l'appellante possa ottenere il rimborso delle spese giudiziali negato dal primo giudice, la semplice formulazione, nell'atto di impugnazione, della relativa domanda, senza necessita di un apposito motivo di gravame. (V 1592/80, mass n 405167; (V 583/76, mass n 379230; (V 288/74, mass n 367932; (V 3381/73, mass n 367318).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)