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Sez. 1, Sentenza n. 1969 del 01/10/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156372 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - CONTESTAZIONE "A CATENA" - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156372-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - CONTESTAZIONE "A CATENA" - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Non costituisce contestazione "a catena", inidonea a spostare il termine massimo della custodia preventiva, la contestazione contenuta in un ordine o mandato di cattura la cui emissione è divenuta giuridicamente possibile soltanto in un momento successivo alla emissione di altro ordine o mandato di cattura nei confronti dello stesso imputato. Ricorre detta ipotesi quando, in Mancanza di una condizione per l'Esercizio dell'Azione penale (ad es. Richiesta del ministro della giustizia per reato commesso dal cittadino italiano all'estero), il pubblico ministero o il giudice istruttore non possono emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale con riguardo al fatto cui la condizione di procedibilità si riferisce, ancorché questo sia stato denunciato contestualmente ad altro fatto-reato la cui perseguibilità non sia assoggettata ad alcuna condizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)