Sez. 1, Sentenza n. 2387 del 28/05/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173508 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DIVIETO DELLA CONTESTAZIONE A CATENA - COLPEVOLE INERZIA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CASI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DIVIETO DELLA CONTESTAZIONE A CATENA - COLPEVOLE INERZIA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CASI.*
In tema di divieto di cosiddetta contestazione a catena, non sussiste colpevole inerzia dell'autorità giudiziaria nell'emissione di un mandato di cattura a carico di persona già in custodia cautelare in conseguenza di precedente provvedimento restrittivo, non solo nell'ipotesi di fatti ignorati al momento della prima cattura e per i quali non era stato raggiunto in tale data il necessario livello di sufficienza e consistenza degli indizi, ma anche nell'ipotesi che si frappongono impedimenti di natura giuridica (nella specie richiesta dal ministro della giustizia in ordine a reato commesso all'estero) all'adozione del vincolo, pur essendo tali fatti conosciuti dall'autorità procedente al momento dell'emissione della prima misura restrittiva per i fatti diversi dai successivi. In tale seconda ipotesi la colpevole inerzia può ravvisarsi solo quando vi sia stato colpevole ritardo nella rimozione dell'impedimento giuridico. (Conf mass n 156372).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)