Sez. L, Sentenza n. 5575 del 07/06/1999 (Rv. 527134 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Domanda giudiziale - Requisiti - Domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli - Interruzione della prescrizione dell'azione successivamente esperita per ottenere l' indennità di maternità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non ha effetto interruttivo della prescrizione in relazione all'azione successivamente esperita per ottenere l'indennità di maternità, in quanto, pur essendo ravvisabile connessione logica tra i due diritti, non vi è identità dei soggetti passivi, essendo stata la prima azione esperita nei confronti dello Scau (prima della sua soppressione ad opera dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724) e la seconda nei confronti dell'Inps.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)