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Sez. L, Sentenza n. 589 del 19/01/2002 (Rv. 551683 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atti introduttivi di un giudizio - Effetto sospensivo - Operatività - Limiti - Controversia su diritti nascenti da un rapporto di lavoro - Altri diritti fondati sullo stesso rapporto - Efficacia sospensiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551683-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'effetto interruttivo degli atti introduttivi di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, previsto dall'art. 2945, secondo comma cod. civ., opera limitatamente ai diritti azionati; tale regola, applicata al rapporto di lavoro, comporta che il ricorso con il quale un lavoratore subordinato azioni determinati diritti che assume nascenti da un certo rapporto di lavoro, non ha alcuna efficacia interruttiva sulla prescrizione relativa ad altri diritti fondati sullo stesso rapporto, né la durata del primo processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, influisce sul decorso della prescrizione dei diritti azionati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)