Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 19/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157309 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497 nella parte in cui prevede per determinati reati l'obbligatorietà del rito direttissimo sempre che non siano necessarie speciali indagini. Infatti, l'eventuale separazione dei giudizi in ordine ad alcuni reati o nei confronti di alcuni imputati, che consegue alla applicazione di detta norma, non determina nessuna sostanziale disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 cost., tra i vari imputati, nei confronti dei quali restano integre ed immutate tutte le possibili attività difensive, ivi compresa quella di ottenere il trattamento più favorevole consentito dall'applicazione dell'istituto della continuazione dei reati. (Conf mass n 144034).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)