Sez. 1, Sentenza n. 846 del 14/03/1979 Ud. (dep. 22/01/1980) Rv. 144034 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ART 2 LEGGE N 497 DEL 1974 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART 3 COST - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ART 2 LEGGE N 497 DEL 1974 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART 3 COST - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
Non sussiste contrasto tra l'art 2 legge n 497 del 1974 e l'art 3 della Costituzione poiche il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge non esclude la possibilita di adozione di norme particolari in relazione a particolari esigenze di politica criminale, ferma restando, in ogni caso, l'inviolabilita del diritto di difesa di ciascun imputato. Infatti, nel caso di separazione dei giudizi per alcuni reati o nei confronti di alcuni imputati, nessuna sostanziale disparita di trattamento viene posta in essere tra i vari imputati, nei confronti dei quali restano integre ed immutate tutte le possibili attivita difensive ivi compresa quella di ottenere il trattamento piu favorevole consentito dall'istituto della continuazione tra reati.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)