diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 578 del 25/01/1979 (Rv. 396708 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396708-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - DISCIPLINA.*

L'art 14 del regolamento edilizio del comune di caronno pertusella, nel disciplinare le distanze tra le costruzioni, impone l'osservanza di una distanza di sei metri da misurarsi tra le costruzioni stesse, mentre solo per chi costruisce per primo (cosiddetto preveniente) sono prescritte determinate distanze, secondo le sue scelte, da misurarsi dal confine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)