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Sez. 2, Sentenza n. 662 del 05/02/1982 (Rv. 418425 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418425-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - RILEVANZA - LIMITI.*

La distanza tra costruzioni su fondi finitimi va calcolata tenendo conto di qualsiasi elemento che sporga da una di esse, qualunque sia la sua funzione, a meno che essa non si possa considerare di entità trascurabile cioè minima rispetto allo interesse, tutelato dalla norma, considerato nel suo triplice aspetto della tutela della sicurezza, della salubrità e dell'igiene. Pertanto, l'accertamento dell'ornamentalità o accessorietà ovvero l'esclusione dell'attitudine all'incremento volumetrico o superficiario della costruzione non è di per sè sufficiente ad escludere l'elemento costruttivo sporgente dal computo della distanza legale. Allo stesso fine non è rilevato di per sè solo che lo sporto aggetti, non per tutta la facciata, ma per una parte soltanto di essa. (V 578/79, mass n 396708; (V 272/79, mass n 396347; (V 2375/76, mass n 381154).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)