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Sez. 5, Sentenza n. 16030 del 08/07/2009 (Rv. 608979 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Esenzioni ex art. 7, primo comma lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992 - A.N.A.S. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608979-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili, la mancata menzione degli enti pubblici economici, tra i beneficiari dell'esenzione di cui all'art. 7, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, ne determina l'inapplicabilità in favore dell'A.N.A.S. con riferimento al periodo in cui, nella vigenza del d.P.R. n. 242 del 1995, all'azienda è stata conferita la qualifica di ente pubblico economico, cui ha fatto seguito la completa privatizzazione con il successivo d.P.R. n. 289 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 21/04/1995 num. 242 art. 1, DPR 21/09/2001 num. 389 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)