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Sez. U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025 (Rv. 675840-02)

PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rinuncia abdicativa - Fine egoistico - Nullità per violazione dell’art. 42 Cost. o per illiceità della causa o del motivo - Esclusione - Abuso del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. PROPRIETA' - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675840-02

PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Cod. Civ. art. 832, Costituzione art. 42 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)