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Sez. L, Sentenza n. 2910 del 11/03/1993 (Rv. 481343 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Obblighi contributivi - Spettanza al distaccante - Qualificazione previdenziale e determinazione del regime contributivo - Riferimento al distaccante medesimo.
Stato
decisa il 1993-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481343-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi

Nella ipotesi del distacco o comando del dipendente, disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative, gli obblighi contributivi continuano a gravare sul distaccante originario titolare del rapporto, alla attività del quale si deve far riferimento ai fini della classificazione previdenziale e quindi della determinazione del regime contributivo applicabile, quali che siano le attività del terzo distaccatario e le mansioni del lavoratore durante il distacco.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)