Sez. L, Sentenza n. 1761 del 07/02/2001 (Rv. 543709 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Distacco temporaneo di lavoratori subordinati mediante costituzione di un rapporto di lavoro temporaneo presso altra impresa - Concessione ai lavoratori distaccati dell'uso gratuito dell'alloggio - Obbligo dell'impresa distaccataria di versare i relativi contributi previdenziali - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nel caso di distacco di lavoratori subordinati attuato mediante sospensione del precedente rapporto di lavoro e costituzione di un nuovo rapporto, ancorché temporaneo, in capo all'impresa distaccataria, quest'ultima è tenuta, in corrispettivo della prestazione lavorativa in suo favore e per tutto il tempo in cui dura il distacco, al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, ivi compresi i contributi collegati all'uso gratuito dell'alloggio concesso ai dipendenti dei quali è stato disposto il distacco, attesa la natura retributiva di tale beneficio e tenuto conto della conseguenziale base contributiva di esso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 1, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)