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Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 10/02/2015 (Rv. 634437 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Operatività della garanzia assicurativa all'adozione di specifiche misure di sicurezza - Portata - Sindacabilità da parte del giudice - Esclusione - Incidenza sull'individuazione dell'oggetto del contratto e del rischio assicurato - Mancata adozione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634437-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi - ove questo si verifichi indipendentemente da tale inosservanza - non può riconoscere l'obbligo dell'assicuratore a corrispondere l'indennizzo, pur a fronte della mancata adozione delle misure pattuite per la difesa del bene protetto. Dette clausole, infatti, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'obbligo di indennizzo in relazione ad un furto avvenuto mediante l'uso fraudolento delle chiavi autentiche di una cassaforte, in presenza di una clausola contrattuale che escludeva il rischio garantito nell'ipotesi di impiego sia pur fraudolento di chiavi vere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)