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Sez. 3, Sentenza n. 10194 del 28/04/2010 (Rv. 612664 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Clausola subordinante l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure - Portata - Clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore - Configurabilità - Esclusione - Incidenza della clausola sul piano della stessa individuazione dell'oggetto del contratto e del rischio assicurato - Sussistenza - Conseguenze - Nel caso di mancata adozione delle misure in questione - Sindacato del giudice relativo all'eventuale ininfluenza in concreto di un tale inadempimento nella produzione dell'evento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612664-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)