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Sez. 3, Sentenza n. 11960 del 17/05/2010 (Rv. 613226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Presupposti - Modifica dei fatti costitutivi - Necessità - Procedimento per convalida di licenza per finita locazione - Domanda di risoluzione del rapporto di locazione per intervenuta sua scadenza formulata all'esito della conversione del rito da sommario in ordinario - Novità della domanda - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613226-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Si ha domanda nuova quando gli elementi dedotti nel corso del giudizio comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, quindi, della "causa petendi", modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere con l'atto introduttivo, l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. Ne consegue che, proposta domanda di convalida della licenza per finita locazione, non costituisce domanda nuova quella avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di locazione per intervenuta sua scadenza, formulata all'esito della conversione del rito da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., trattandosi in tal caso di mera specificazione dell'originaria richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)