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Sez. U, Sentenza n. 15408 del 15/10/2003 (Rv. 567461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché - fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) - l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al "de cuius" nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)