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Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali - Opposizione - Rigetto - Precetto - Opposizione - Motivi - Approvazione del consuntivo - Deliberazione assembleare - Vizi - Ammissibilità - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673898-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.

Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 2), Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 3), Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)