Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Condominio – Decreto ingiuntivo non opposto in favore del condominio - Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario - Rimedi in favore di quest’ultimo - Opposizione a precetto e opposizione tardiva a decreto - Distinzioni tra i due. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.
Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)