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Sez. 2, Ordinanza n. 10876 del 23/04/2026 (Rv. 678556-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - STRADE VICINALI O SOGGETTE AD USO PUBBLICO | Art. 879, comma 2, c.c.
Stato
decisa il 2026-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678556-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - STRADE VICINALI O SOGGETTE AD USO PUBBLICO

- Rinvio a "le leggi e i regolamenti" - Interpretazione - Deroga alla inapplicabilità delle norme relative alle distanze - Esclusione.

Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".

Cod. Civ. art. 879 com. 2, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)