Sez. 5 - , Sentenza n. 21809 del 07/09/2018 (Rv. 650176 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SEGRETO DI UFFICIO | Rimanenze - Criteri di valutazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SEGRETO DI UFFICIO
In tema di determinazione del reddito di impresa, il mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze rispetto a quelli adottati negli esercizi precedenti deve essere indicato in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa, in quanto solo le risultanze del bilancio approvato e regolarmente tenuto assumono rilevanza ai fini fiscali. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inidoneo all'indicato scopo l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 110, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2426
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)