Sez. L, Sentenza n. 6012 del 14/10/1983 (Rv. 430818 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - RITUALITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - RITUALITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini della ritualità della notificazione, in base all'art. 148 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad indicare nella relata l'iter che lo ha indotto ad effettuare la consegna in uno dei modi previsti e non in un altro, in quanto la menzione delle ricerche eseguite va fatta, ai sensi della norma citata, solo nell'ipotesi di mancata consegna.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)