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Sez. L, Sentenza n. 6012 del 14/10/1983 (Rv. 430818 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - RITUALITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430818-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - RITUALITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della ritualità della notificazione, in base all'art. 148 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad indicare nella relata l'iter che lo ha indotto ad effettuare la consegna in uno dei modi previsti e non in un altro, in quanto la menzione delle ricerche eseguite va fatta, ai sensi della norma citata, solo nell'ipotesi di mancata consegna.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)