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Sez. L, Sentenza n. 5706 del 10/06/1999 (Rv. 527243 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegna a persona diversa dal destinatario - Attestazione nella relata del mancato rinvenimento del destinatario - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527243-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Ai fini della validità della notificazione effettuata a persona diversa dal destinatario in uno dei luoghi in cui lo stesso può essere ricercato, non è richiesta l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica del mancato rinvenimento in loco del destinatario stesso, poiché ciò non è richiesto dall'art. 148 cod. proc. civ., che solo nell'ipotesi di mancata consegna richiede la menzione delle ricerche effettuate, mentre, a norma dell'art. 139, solo in caso di notifica a mani del portiere è richiesta l'indicazione della ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario. (Fattispecie relativa a notificazione di sentenza e a consegna della stessa a mani di un impiegato dell'INPS in una sede comune ad un ufficio legale dell'ente stesso, senza menzione delle vane ricerche del procuratore destinatario della notifica stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)