Sez. L, Sentenza n. 4977 del 28/08/1980 (Rv. 408852 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - RESIDUA CAPACITA DI GUADAGNO DEL COLTIVATORE DIRETTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - RESIDUA CAPACITA DI GUADAGNO DEL COLTIVATORE DIRETTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stante il disposto dell'art 22 della legge 9 gennaio 1963 n 9, la residua capacita di guadagno del coltivatore diretto deve essere valutata con gli stessi criteri fissati per gli operai agricoli, onde, pur dovendo fare riferimento, ai fini di siffatta valutazione per l'accertamento del diritto alla pensione di invalidita, alle concrete possibilita del coltivatore diretto di sfruttare le proprie attitudini nell'ambito di attivita diverse cui egli sia idoneo - avendo riguardo, tra l'altro, ai fattori comunque influenti sulle possibilita di un continuo e non usurante impiego delle sue energie fisiche, con un guadagno superiore al limite legale di pensionamento - la detta capacita deve essere pur sempre rapportata all'attivita di lavoro la quale diede vita al rapporto assicurativo obbligatorio. (V 3745/77, mass n 387411).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)