Sez. 2, Sentenza n. 74 del 15/01/1970 (Rv. 344750 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - NOTIZIE E INFORMAZIONI ASSUNTE PRESSO TERZI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - VALIDITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - NOTIZIE E INFORMAZIONI ASSUNTE PRESSO TERZI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - VALIDITA.*
Il giudice di merito e libero di utilizzare la consulenza tecnica in ogni sua parte. Il consulente tecnico, del resto, anche se non sia stato espressamente autorizzato, ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico, puo assumere notizie od informazioni anche presso terzi, sempre che si riferiscano all'oggetto del suo accertamento, e le risultanze relative non possono ritenersi inattendibili sol perche sia mancata l'autorizzazione del giudice o risultino essere stati superati i limiti della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)