Sez. 3, Sentenza n. 1122 del 18/04/1973 (Rv. 363613 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONE DA TERZI - DICHIARAZIONI DEI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONE DA TERZI - DICHIARAZIONI DEI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
Le dichiarazioni rese e le informazioni fornite da terzi al consulente tecnico nel corso delle sue operazioni, in conformita della previsione dell'art 194 cod proc civ, riguardo a fatti intimamente collegati con l'oggetto delle indagini, non valgono in alcun modo, tanto meno se raccolte fuori della presenza del giudice, quale vere e proprie deposizioni testimoniali, ma hanno, anche nel caso di mancata contestazione tra le parti, valore di indagini liberamente apprezzabili. (V 74/70, mass n 344750).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)