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Sez. 2, Sentenza n. 4983 del 24/08/1981 (Rv. 415766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CASSAZIONE CON RINVIO IN ORDINE ALLA PRONUNCIA DI RIGETTO DI UNA DETERMINATA DOMANDA - DEDUZIONE IN SEDE DI RINVIO DELLA IRRITUALITÀ DELLA INTRODUZIONE DELLA DOMANDA MEDESIMA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CASSAZIONE CON RINVIO IN ORDINE ALLA PRONUNCIA DI RIGETTO DI UNA DETERMINATA DOMANDA - DEDUZIONE IN SEDE DI RINVIO DELLA IRRITUALITÀ DELLA INTRODUZIONE DELLA DOMANDA MEDESIMA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza di accoglimento del ricorso per Cassazione, per riscontrata violazione di legge, da parte del giudice del merito, con riguardo alla pronuncia di rigetto di una determinata domanda, non consente di contestare, in Sede di rinvio, la ritualità della introduzione della domanda medesima nel corso del giudizio, trattandosi di circostanza che costituisce il necessario presupposto della statuizione della suprema Corte. (V. 2931/79, mass. N. 399261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)