Sez. 2, Sentenza n. 2931 del 21/05/1979 (Rv. 399261 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Il giudizio di rinvio e un processo chiuso che rappresenta, rispetto alla fase rescindente svoltasi in Sede di Cassazione, la fase rescissoria. Dovendo in tale fase i giudici pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di Cassazione, e quindi in base ai presupposti di fatto della sentenza stessa considerati come accertati, rimane inibito alle parti di rimettere in discussione i fatti medesimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)