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Sez. 2, Sentenza n. 2931 del 21/05/1979 (Rv. 399261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*

Il giudizio di rinvio e un processo chiuso che rappresenta, rispetto alla fase rescindente svoltasi in Sede di Cassazione, la fase rescissoria. Dovendo in tale fase i giudici pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di Cassazione, e quindi in base ai presupposti di fatto della sentenza stessa considerati come accertati, rimane inibito alle parti di rimettere in discussione i fatti medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)