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Sez. L, Sentenza n. 7387 del 04/07/1991 (Rv. 472933 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Impugnazione di persona diversa dal lavoratore - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472933-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere

Ai fini dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, la validità dell'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale - nel termine di sessanta giorni dalla ricezione di comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro - da persona diversa dal lavoratore, anche se avvocato o procuratore legale, è subordinata al rilascio in forma scritta, da parte del lavoratore medesimo, di preventiva procura specifica o di successiva ratifica (cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con conferimento della procura allo stesso legale autore dell'impugnativa stragiudiziale), le quali devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro destinatario nel medesimo termine di decadenza fissato dal detto articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)