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Sez. L, Sentenza n. 7651 del 20/08/1996 (Rv. 499260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione di persona diversa dal lavoratore - Validità - Condizioni - Procura scritta a proporre l'impugnazione - Necessità - Anteriorità della procura - Accertamento - Conferimento mediante scrittura privata autenticata - Necessità - Esclusione - Fatti equipollenti ex art. 2704 cod. civ. - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'impugnativa del licenziamento individuale, che ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, deve esser proposta per iscritto dal lavoratore (o dall'associazione sindacale cui egli aderisca) a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro, può provenire anche da un rappresentante volontario, munito(anche se avvocato o procuratore) di specifica procura scritta, in mancanza della quale, tuttavia, l'impugnativa può essere ratificata dal lavoratore con atto parimenti scritto, quale il ricorso giudiziario contenente la procura al difensore, purché esso sia notificato al datore di lavoro nello stesso termine di cui al menzionato art. 6 della legge 604. Peraltro in ipotesi di impugnativa proposta dal difensore munito di procura scritta, ma non comunicata entro il suddetto termine al datore di lavoro, al quale nello stesso termine neppure sia stato notificato il ricorso giudiziale, se è necessario l'accertamento della anteriorità del rilascio della procura rispetto all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, tale anteriorità non può essere esclusa sol perché la procura non sia stata rilasciata in forma autentica, spettando in tal caso al giudice di indagare se la data della stessa possa ritenersi certa in relazione al verificarsi di altro fatto da cui possa evincersi in modo certo l'anteriorità del documento, come previsto dall'art. 2704 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)